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Donne vittime di violenza, ecco il Reddito di Libertà

Donne vittime di violenza, ecco il Reddito di Libertà

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che definisce i criteri e la ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse ripartite con il decreto ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A questi si aggiungerà, al termine della necessaria istruttoria, un ulteriore milione, strutturale, stanziato dall’ultima legge di bilancio.

Il Reddito di libertà è riconosciuto alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o della ricevuta della richiesta del cedolino, o del permesso per protezione speciale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Ai fini del beneficio in oggetto, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).

Si tratta di un intervento, volto a sostenere l’emancipazione economica delle donne che si trovano in situazioni di violenza e che intendono fuoriuscirne. La misura è stata elevata da 400 a 500 euro pro capite mensili, per un massimo di 12 mensilità, ed è compatibile con altre forme di sostegno, quali l’assegno di inclusione.

La domanda deve essere presentata all’INPS per il tramite degli operatori comunali del Comune di riferimento. Le domande non accolte per incapienza dei fondi hanno infatti la priorità rispetto alle nuove domande se sono ripresentate dalle donne interessate, per il tramite dei Comuni, dal 5 marzo al 18 aprile 2025. A partire dal 18 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025, tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto, comprese coloro che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni di cui sopra, possono presentare domanda.

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