
Congresso del Pd “abusivo”, l’incognita incompatibilità fra le cariche

Quel Congresso “s’ha da fare”, per forza
Passiamo ora ad analizzare un’ altra storia che, di fatto, è un altro aspetto della stessa storia ovvero “Noi siamo Noi e voi non siete …!”. Sapete già cosa.
Dal 23 maggio al 15 giugno si vota il Congresso del Pd a Parma, i candidati sono Manuel Marsico (consigliere comunale di Parma) e di Francesco De Vanna (assessore comunale ai Lavori pubblici, Verde pubblico, Sicurezza).
Qui iniziano i problemi, anche molto seri.
Ricordate le primarie per l’elezione del sindaco? No, vero? Per Forza, non ci sono state. In barba al regolamento che lo stesso Pd ha scritto.
Le primarie sono adottate dallo statuto del Pd un po’ a tutti i livelli, all’articolo 24 comma 1 e comma 4 si chiariscono gli aspetti riguardanti l’elezione del sindaco anche in caso di coalizione, come è capitato a Parma. Si specifica anche che se non vi sono le primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito. Regola, anche questa, disattesa alle scorse Amministrative a Parma
Vabbè fa niente, sarà per la prossima volta.
[ Estratto dello statuto del Pd, il documento originale LO TROVI QUI ]
Articolo 24 (Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)
- I candidati alla carica di Sindaco e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.
- Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d’intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
- …
- Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
Lo statuto del Pd all’articolo 28, comma 2 sezioni b, c e d chiariscono invece che un assessore di un comune con più di 15mila abitanti non dovrebbe essere candidabile alla segreteria cittadina. Condizionale d’obbligo perché lo statuto è stato modificato ma non l’idea e la logica che sono alla base dello statuto stesso, argomento che trovate più avanti.
Detto in altro modo, in caso di elezione il segretario locale dovrebbe partecipare a definire l’azione anche dell’assessore e l’assessore dovrebbe aiutare il segretario cittadino nella gestione del partito. Insomma perché le cose funzionino dovrebbero essere due persone diverse, la norma tenta di prevenire l’eventualità.
Occorre dire “tenta” perché a Parma la norma verrà elusa. Di fatto si sa, le leggi sono fatte per essere cambiate (quando torna comodo al partito), quando invece capita agli altri di cambiare leggi, punti di vista o posizione, allora sono tutte posizione da condannare, da bruciare al rogo e disperdere le ceneri al vento.
[ Estratto dello statuto del Pd, il documento originale LO TROVI QUI ]
Articolo 28 (Incandidabilità e incompatibilità)
- Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, come le segreterie.
- Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
- b – Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti.
- c – La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l’incandidabilità alle lettere a e b del presente comma.
- d – La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Quindi l’assessore Francesco De Vanna non sarebbe candidabile, va usato il condizionale perché la sua candidatura è stata accettata e le votazioni sono in corso.
Ora occorrerà capire se is tratta solo di una candidatura fantasma (nel caso vinca Marsico), giusto un nome per dare un’alternativa. Oppure di una presa di potere del sindaco che tenterebbe così di prendere il controllo del Pd, in caso vinca De Vanna.
C’è poi una terza via che racconta di una totale spregiudicatezza nell’aggirare le regole (anche interne), una manovra di facciata per eleggere chi viene deciso nei piani alti dei palazzi, una parata non militare per far vedere di essere ancora vivi ottenendo però il risultato opposto. Eludere le proprie leggi è il primo passo per dimostrare la scarsa o nulla consistenza delle azioni politiche, dell’elettorato e del pensiero che dovrebbe animare un partito.
GEMINI CHIARISCE IL PROBLEMA INCOMPATIBILITÁ
Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di Google, Gemini, come interpretare lo statuto e le norme e ha dato una risposta molto sottile, precisa e ben argomentata
La questione dell’incompatibilità tra la carica di Segretario cittadino del Partito Democratico (PD) e quella di Assessore comunale in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è regolata dallo Statuto del PD stesso, oltre che dalla normativa nazionale sugli enti locali. In particolare, l’Art. 28 dello Statuto del Partito Democratico, al comma 2, lettera d), stabilisce chiaramente che:
“La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti.”
Sebbene la norma si riferisca esplicitamente alla carica di Sindaco, è prassi interpretativa e spirito della norma del PD quella di evitare concentrazioni di poteri e ruoli, soprattutto in enti di una certa dimensione. Se il segretario cittadino non può essere sindaco in comuni sopra i 15.000 abitanti per motivi di incompatibilità, è altamente probabile che la stessa incompatibilità si estenda anche alla carica di Assessore, che è un ruolo di governo esecutivo all’interno dell’amministrazione comunale.
Ragioni dell’incompatibilità (generali e specifiche del PD):
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- Separazione dei poteri interni al partito: Il PD tende a separare i ruoli di direzione politica interna (segreteria) da quelli di rappresentanza istituzionale ed esecutiva (amministratori locali). Questo per garantire un controllo e una critica interna più efficaci sull’operato dell’amministrazione.
- Conflitto di interessi: Un Segretario cittadino ha il compito di indirizzare e controllare l’azione politica del partito sul territorio, inclusa quella dell’amministrazione comunale. Se ricopre contemporaneamente un ruolo esecutivo come quello di Assessore, si potrebbe creare un conflitto di interessi tra la sua funzione di indirizzo politico e la sua funzione di governo.
- Focus sul ruolo: Entrambi i ruoli (Segretario cittadino e Assessore) richiedono un impegno significativo. L’incompatibilità mira a garantire che chi ricopre una carica possa dedicarsi pienamente ad essa.
- D. Lgs. 267/2000 (TUEL): La normativa nazionale (Testo Unico degli Enti Locali) stabilisce alcune incompatibilità generali per i carichi elettivi e di governo, ma quelle più specifiche per i ruoli di partito sono spesso dettate dagli statuti interni dei partiti stessi. L’Art. 64, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 esclude l’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di assessore per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Questo implica che per i comuni superiori a 15.000 abitanti, l’incompatibilità tra consigliere e assessore può essere prevista, ma la questione del segretario di partito è un aspetto ulteriore.
In sintesi: Sulla base dell’Art. 28, comma 2, lettera d) dello Statuto del Partito Democratico, la carica di Segretario cittadino del PD è incompatibile con la carica di Assessore comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Per avere una conferma definitiva, è sempre consigliabile consultare l’ultima versione dello Statuto del Partito Democratico e, se necessario, rivolgersi agli organismi di garanzia interna del partito o agli uffici legali competenti.
Lo Statuto del Pd LO TROVI QUI